Lavoro occasionale, attenzione agli adempimenti

Via libera alle nuove forme di lavoro occasionale – Libretto Famiglia e PrestO – ma attenzione alle sanzioni. Chi intende avvalersi dei nuovi strumenti messi a disposizione del Legislatore, infatti, deve effettuare una serie di adempimenti. L’inosservanza di tali prescrizioni comporta l’applicazione di pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro.

 

 COMUNICAZIONE PREVENTIVA  – Il principale adempimento è la comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve effettuare all’Inps per garantire la tracciabilità della prestazione. La comunicazione, lo ricordiamo, può essere trasmessa unicamente in via telematica o tramite i servizi di contact center dell’Inps. La violazione di questo adempimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera priva di comunicazione preventiva.

Più in dettaglio, relativamente al contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore, almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione di lavoro, deve trasmettere la comunicazione contenente i seguenti elementi: dati anagrafici e identificativi del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data e ora di inizio e di termine della prestazione; se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni; compenso, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata; dichiarazione che attesti che il Prestatore è in una delle categorie “speciali” il cui compenso deve essere calcolato al 75% ai fini del limite massimo dei 5.000 euro.

 

 LIBRETTO FAMIGLIA  – Per quanto attiene al Libretto Famiglia, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo alle prestazioni, dovrà comunicare le prestazioni delle quali si è servito indicando i seguenti elementi: dati identificativi del prestatore, compenso pattuito, luogo di svolgimento della prestazione, durata della prestazione, numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione. A questi si aggiunge una dichiarazione che attesti che il Prestatore è in una delle categorie «speciali» il cui compenso deve essere calcolato al 75% ai fini del limite massimo dei 5.000 euro.

Attenzione: nel caso in cui la prestazione non venga effettuata, l’utilizzatore dovrà comunicare (con le stesse modalità) la revoca entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

 

 RIPOSI  – Altro elemento da considerare al fine di evitare le sanzioni è il rispetto dei riposi. La norma sulle prestazioni occasionali prevede infatti che il lavoratore abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, così come disciplinati dal Decreto Legislativo n. 66/2003. Le sanzioni, in questi casi, vanno dai 200 fino ai 10 mila euro.

 

 SICUREZZA  – Importante, infine, è il capitolo relativo alla sicurezza sul lavoro. Qui trova applicazione l’art. 3, comma 8, D.lvo n. 81/2008, che precisa: “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.