Il “bonus bebé” sarà maggiorato del 20% se il nuovo arrivato non è il primo figlio. Questa una delle novità previste dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019.
Il bonus, lo ricordiamo, è il contributo economico erogato dall’INPS ai cittadini che danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età.
Recentemente l’Inps ha ricordato ai cittadini già beneficiari del bonus che per ogni anno di spettanza è previsto l’obbligo di rinnovare la Dichiarazione sostitutiva unica. L’istituto sottolinea che la mancata presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre 2018 ha come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata negli anni precedenti.
La precisazione dell’Inps è contenuta nel messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018.
Per quanto riguarda i requisiti, l’Inps ha precisato che la domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, residente in Italia che sia in possesso di valore ISEE, in caso di convivenza con il minore e titolare di cittadinanza italiana o comunitaria.
Il beneficio è esteso agli stranieri titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.
Ai fini dell’erogazione del bonus è poi necessario che il nucleo familiare dei richiedenti sia in possesso di un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro.
La disciplina vigente prevede due soglie di reddito:
- 960 euro in caso di Isee tra i 7 mila e i 25 mila euro;
- 1.920 euro in caso di Isee inferiore a 7 mila euro.
Per il 2019 il decreto fiscale conferma il bonus bebè e prevede una maggiorazione degli importi nella misura del 20 per cento sull’assegno erogato, per i figli successivi al primo. In quest’ultimo caso, dunque, l’importo è pari a: - 1.152 euro in caso di ISEE tra i 7 mila e i 25 mila euro;
- 2.304 euro in caso di ISEE inferiore a 7 mila euro.
Come richiedere il bonus – La domanda per l’erogazione del bonus deve essere presentata:
- tramite l’apposita procedura INPS, se il richiedente è in possesso di pin dispositivo;
- a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
- con consegna a mano o invio postale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata del bambino in famiglia qualora affidato o adottato. In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
La presentazione tardiva dell’istanza comporta la perdita del contributo precedente alla data in cui è stata trasmesso il modulo per via telematica.