Reddito di cittadinanza: sanzione maggiorata in caso di lavoro in nero

La legge n. 26 del 28 marzo 2019 – “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” – ha apportato significative modifiche al regime della “maxisanzione” per il lavoro nero. In caso di impiego in nero di percettori di reddito di cittadinanza è infatti prevista una maggiorazione del 20% della sanzione.

Come noto, in caso di utilizzo di lavoratori subordinati senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a cura del datore di lavoro, scatta la cosiddetta “maxisanzione” per il lavoro nero.

La sanzione, disciplinata dal D.L. n. 12/2002 (convertito dalla Legge n. 73/2002), a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, è suddivisa in tre fasce.

La prima va da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare e si applica in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo.

La seconda fascia va da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo.

La terza fascia, infine, va da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni.

Alla maxisanzione è tuttavia applicabile l’istituto della diffida (art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124), che deve prevedere, con riferimento ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno. La disciplina della diffida opera anche in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché in caso di mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 26 del 28 marzo 2019, la maxisanzione è aumentata del 20% in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

Questa evenienza va quindi ad aggiungersi alle altre due ipotesi aggravate precedentemente delineate ai fini della maggiorazione, vale a dire al caso di impiego di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato), e nel caso di impiego di minori in età non lavorativa.

La sanzione maggiorata va dunque da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo. L’importo va da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo e da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni.

Nelle ipotesi aggravate – dunque anche in caso di impiego di lavoratori in nero beneficiari del reddito di cittadinanza – non è applicabile l’istituto della diffida.