Lavoro accessorio e “breve”: si studia il dopo voucher

Dal lavoro accessorio al lavoro intermittente per approdare infine al lavoro breve. Con l’abrogazione dei voucher si è aperta la ricerca di una valida alternativa per prestazioni lavorative saltuarie. E se in un primo momento si è guardato al lavoro intermittente (o a chiamata), oggi un disegno di legge potrebbe aprire nuovi fronti.

La proposta arriva da un gruppo di senatori rappresentati da Maurizio Sacconi e riguarda, nel complesso, il lavoro breve e gli obblighi di controllo in materia di responsabilità solidale negli appalti. In sintesi, il disegno di legge propone una nuova regolamentazione sia delle prestazioni saltuarie che della responsabilità solidale.

Nello specifico del lavoro breve, il disegno di legge abbraccia tutte le prestazioni che, con un singolo committente, danno luogo a compensi non superiori a 900 euro nell’arco di un anno. La definizione della tipologia lavorativa è data dal primo articolo: “Per lavoro breve si intendono tutte le prestazioni lavorative che non danno luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 900 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere lavori brevi nel limite complessivo di 2.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del periodo che precede”.

Il disegno di legge prevede che il committente debba iscrivere “preliminarmente, in via telematica e su idonea piattaforma dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, il lavoratore indicandone dati anagrafici o codice fiscale e nello stesso modo comunica, almeno 60 minuti prima, il luogo, il giorno, l’ora di inizio e di fine della prestazione”.
“Il valore orario del lavoro breve – si legge poi nel testo – è fissato in 10 euro, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi. (…) Il prestatore di lavoro breve percepisce il proprio compenso dal committente con modalità tracciabili”.

Inoltre, “Il valore orario del lavoro breve è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore o sugli indicatori di reddito ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Il disegno di legge vieta infine “il ricorso a prestazioni di lavoro breve nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali”.