C’è tempo fino al 30 giugno per fare il punto sulle ferie maturate e verificare l’avvenuto godimento di almeno due settimane maturate nel corso dell’anno 2015. A carico del datore, lo ricordiamo, è previsto l’onere di concedere e far godere di almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione. Altre due settimane di ferie devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La mancata fruizione entro i termini comporta l’esposizione dell’imprenditore a una sanzione da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. E’ dunque evidente che, in considerazione del divieto di monetizzazione delle ferie, è fondamentale osservare i vincoli posti dal legislatore, così da evitare le sanzioni.
La retribuzione delle ferie è possibile solo per i periodi maturati prima del 29 aprile 2003, oltre che per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali. La monetizzazione non è più ammessa per le quattro settimane, di cui il lavoratore deve necessariamente godere.
L’unica eccezione è rappresentata dai contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno. In questi casi è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.
LE SANZIONI – Entro il 30 giugno 2017, dunque, è necessario completare l’effettiva fruizione delle ferie maturate nel 2015. In caso contrario possono scattare le sanzioni da 100 a 600 euro. Se poi la violazione si riferisce a più di cinque dipendenti (o se si è verificata per almeno due anni), la sanzione va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.