Nuovi voucher disponibili: gli adempimenti del datore

Al via da oggi i “nuovi” voucher. Dal 10 luglio è infatti operativa la piattaforma informatica che l’Inps ha dedicato alle nuove forme di lavoro occasionale: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Il primo è utilizzabile quando il datore di lavoro è una persona fisica; al contratto di prestazione occasionale possono ricorrere imprese e liberi professionisti che abbiano alle proprie dipendenze non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.
Non possono avvalersi di questi contratti le imprese che operano nell’edilizia o che svolgono attività di escavazione, lavorazione di materiale lapideo o operano in miniere, cave e torbiere.
Escluso il ricorso ai nuovi voucher anche nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 LA PROCEDURA  – Le persone fisiche, gli imprenditori o i professionisti che intendono ricorrere ad una prestazione occasionale di lavoro dovranno per prima cosa registrarsi sulla piattaforma a Inps. Successivamente sarà necessario versare un importo – variabile a seconda delle esigenze dell’utilizzatore – che formerà il “portafoglio elettronico” del datore di lavoro e che verrà utilizzato per pagare il compenso, così come le spese, i contributi e gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale. Il datore di lavoro dovrà quindi comunicare il ricorso alla prestazione lavorativa occasionale.

Nel caso del libretto di famiglia la comunicazione può essere effettuata anche a prestazione avvenuta, ma “non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa”.

In relazione al contratto di prestazione occasionale, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima della prestazione.
In dettaglio, la circolare n. 107 dell’Inps specifica che “almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

–      i dati identificativi del prestatore;
–      la misura del compenso pattuita;
–      il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
–      la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
–      il settore di impiego del prestatore;
–      altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro”.

 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE  – E’ bene ricordare che se la prestazione non è avvenuta, tutte le comunicazioni possono essere revocate entro 3 giorni. Precisa la circolare Inps: “laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera”.

QUI LA CIRCOLARE N. 107 DELL’INPS