Bonus ricerca: sì a brevetti da fallimento, no a marchi e disegni

Definiti i contorni del bonus ricerca. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è fruibile nel caso di acquisizione di brevetti per invenzione e per modelli di utilità derivanti dal fallimento di un’altra società. Nell’agevolazione non possono essere fatti rientrare, invece, marchi e disegni. Lo ha chiarito, con la risoluzione n. 19/E del 14 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione, in particolare, l’Agenzia ha fornito alcune delucidazioni in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. In dettaglio:

  • sono ammissibili al “bonus” ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, a patto che siano funzionali e connessi al progetto per il quale una società intende fruire del credito d’imposta;
  • non sono ammissibili i marchi d’impresa e i disegni;
  • sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
  • per il calcolo della media degli investimenti non si può tenere conto degli eventuali costi di ricerca e sviluppo inerenti agli stessi beni immateriali agevolabili sostenuti dalla società cedente (fallita);
  • nell’ipotesi in cui i documenti di acquisto riportino il costo complessivo dei beni acquistati, e non il valore del singolo bene immateriale, l’importo del costo agevolabile non può essere individuato suddividendo il costo complessivo del lotto per il numero dei beni immateriali.