Alternanza scuola-lavoro, dal Ministero i chiarimenti

I percorsi di alternanza scuola lavoro “non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti”. E ancora: “l’obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della relativa spesa”.

Sono, questi, alcuni dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero dell’Istruzione in materia di alternanza scuola-lavoro. Il Ministero dà così risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.

Va ricordato che, per le aziende, l’apertura di un percorso di alternanza può rivelarsi utile anche in un secondo momento, ovvero ai fini di una possibile assunzione, poiché la legge di Bilancio riconosce benefici legati a questo strumento. In particolare, la legge riconosce, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, agli imprenditori che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per l’alternanza.

I chiarimenti del Ministero sono stati forniti con nota del 28 marzo, raggiungibile cliccando QUI.