Smart working, strumento in più per le imprese

A un mese di distanza dall’approvazione della disciplina sullo smart working (o lavoro agile), si registrano segnali positivi sulla nuova modalità lavorativa.

Lo smart working introdotto dal Jobs Act autonomi è anzitutto questo: non una nuova tipologia contrattuale, bensì una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata. Flessibilità e autonomia contraddistinguono il lavoro agile e la prestazione lavorativa avviene in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.

 ORARIO DI LAVORO  – Unico limite alla volontà delle parti è la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, che deriva dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per il resto, il rapporto di lavoro agile è disciplinato da un accordo che dovrà essere stipulato dalle parti in forma scritta. Attenzione, però: il lavoratore agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riservato (in attuazione dei contratti collettivi) ai dipendenti che svolgono le sue stesse mansioni in modalità tradizionale.

 SICUREZZA  – Rilevante è poi il capitolo sicurezza. Nello smart working il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore. La normativa precisa inoltre che il datore deve garantire la tutela contro le malattie professionali e gli infortuni connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.

Per certi versi si può dunque dire che lo smart working rappresenta un’evoluzione del telelavoro. Un’evoluzione ispirata ad un più radicale ripensamento della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e della commisurazione del relativo risultato. Un primo bilancio, a fine anno, dirà certamente se la strada imboccata dall’Esecutivo è quella giusta o meno.

QUI IL TESTO APPROVATO DEL DISEGNO DI LEGGE