Lavoro agile, attenzione alle indicazioni dell’Inail

Inquadramento assicurativo, copertura rischi e normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questi i temi sui quali l’Inail fornisce indicazioni operative ai datori di lavoro che intendono avvalersi della modalità “smart working”.

Sul cosiddetto “lavoro agile” l’Inail è intervenuto con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017. L’istituto ricorda anzitutto che “Le nuove norme promuovono il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

 

 OBBLIGO ASSICURATIVO  – Riguardo al corretto riferimento classificativo da adottare, l’Inail precisa che la prestazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale. La nuova modalità flessibile di lavoro subordinato comporta dunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

 RETRIBUZIONE IMPONIBILE  – La circolare affronta poi il “capitolo” retribuzione in relazione al calcolo del premio assicurativo. Premessa fondamentale: i lavoratori “agili” operano in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Il loro trattamento, tuttavia, è paritario rispetto ai quello riservato ai lavoratori “tradizionali”. Di qui la conclusione che nulla cambia in materia di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo. Per i lavoratori “agili”, in altre parole, va considerata la retribuzione effettiva, esattamente come accade per la generalità dei lavoratori.

 

 INFORTUNI  – I dipendenti che operano in modalità smart working devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro prestazione, sono esposti alle fonti di rischio previste dalla Legge (art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Si applicano dunque i criteri generali validi per ogni lavoratore.
Due sono tuttavia i casi particolari da considerare. Il primo riguarda gli infortuni che occorrono mentre il lavoratore presta la sua attività all’esterno dei locali aziendali. Questi sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione di lavoro.

Il secondo caso concerne gli infortuni che occorrono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello individuato per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. In questo caso gli infortuni sono tutelati quando il percorso che il lavoratore deve affrontare per spostarsi dall’abitazione al luogo della prestazione è connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

 

 SALUTE E SICUREZZA  – In base alla normativa sul lavoro agile, il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. L’informativa deve avere cadenza minima annuale.

Allo stesso modo, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore una adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione del lavoratore agile. Gli strumenti, va da sé, devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.