Agevolazioni per nuove assunzioni: le novità del 2018

Dalla Legge di Bilancio 2018 arrivano nuovi incentivi finalizzati a promuovere l’occupazione giovanile. A partire dal 1° di gennaio, in particolare, è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di tre anni.

La principale novità rispetto alle agevolazioni introdotte negli anni scorsi sta nel fatto che l’incentivo scatta per le assunzioni di giovani che non hanno mai prestato attività lavorativa a tempo indeterminato.
Il Legislatore pone inoltre l’accento sul contratto a tutele crescenti, espressamente citato nel dettato normativo, sebbene il vero limite all’applicazione dell’agevolazione sia l’età del lavoratore assunto e la condizione in base alla quale quest’ultimo, in precedenza, non abbia mai lavorato a tempo indeterminato.

 

 I DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE  – Lo sgravio triennale riguarda, come si è detto, i datori di lavoro che effettuano assunzioni a partire dal 1° di gennaio del 2018. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato a tutele crescenti, come da decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 23.
Di fatto, l’ambito di applicazione dell’incentivo abbraccia tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, posto che, in ogni caso, le assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015 sono disciplinate dal D. Lgs. n. 23/2015.
L’unica eccezione potrebbe dunque riguardare eventuali contratti che, per accordo individuale o collettivo, siano convenzionalmente stipulati in deroga alle tutele previste dal D. Lgs. n. 23/2015. Si tratta tuttavia di ipotesi limitate, in particolare per i neoassunti.

 

 INCENTIVO STRUTTURALE  – La Legge di Bilancio non prevede una scadenza dell’incentivo, che assume così natura strutturale. Si potrà quindi avere diritto all’agevolazione non solo nel 2018, ma anche negli anni successivi.

 

 I REQUISITI  – Il primo limite fissato dalla normativa riguarda l’età del lavoratore, che, al momento dell’assunzione non deve aver compiuto il trentesimo anno. Solo per le assunzioni effettuate nel corso del 2018, il lavoratore non deve aver compiuto, sempre all’atto dell’assunzione, il trentacinquesimo anno.

Come precisato, il lavoratore non deve essere già stato occupato a tempo indeterminato, né con il datore di lavoro che procede all’assunzione, né con altro datore di lavoro.
Sono però previste due deroghe. La prima riguarda i lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
La seconda eccezione riguarda i lavoratori che siano già stati assunti con il nuovo incentivo previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) a patto che l’agevolazione non sia stata fruita interamente dal datore di lavoro che li ha assunti. In questo specifico caso, se un altro datore di lavoro procede all’assunzione (rispettando le condizioni generali previste dalla normativa), potrà beneficiare dello sgravio per il periodo residuo utile alla piena fruizione. La normativa prevede inoltre che il secondo datore di lavoro che assume non dovrà tenere conto dell’età del lavoratore nuovamente assunto. Questo perché l’incentivo in tal caso spetta indipendentemente dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

 

 QUALI CONTRATTI  – L’agevolazione riguarda i contratti a tempo indeterminato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di quelli di apprendistato.
L’incentivo spetta anche per le conversioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato. La durata dello sgravio parziale è di 36 mesi. Lo sgravio spetta anche nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
In questo caso, però, la durata dello sgravio è di 12 mesi e decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di lavoro che proseguono il contratto al termine del periodo di apprendistato. In sostanza, al momento della prosecuzione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni per 12 mesi. Al termine di tale periodo potrà usufruire dello sgravio parziale previsto dalla Legge 205/2017 per 12 mesi.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, così come nel caso di prosecuzione dei contratti di apprendistato, la verifica dei requisiti dovrà essere effettuata alla data di conversione o di prosecuzione del contratto.Pertanto, al momento della conversione o prosecuzione del contratto, il lavoratore non dovrà aver computo il 35° anno per il 2018, o il 30° anno dal 2019.

 

 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE  – L’incentivo è pari all’esonero parziale, nella misura del 50%, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi. Il limite massimo annuo dello sgravio è di 3.000 euro su base annua.
E’ verosimile che occorra effettuare la verifica del massimale annuo mensilmente. Per questa ragione, riproporzionando il limite annuo di 3.000 euro, bisognerà tenere conto che ogni mese si potrà usufruire di uno sgravio massimo, per un rapporto a tempo pieno, di 250 euro. Eventuali eccedenze potranno essere recuperate nei mesi successivi (se vi sia capienza) e comunque nel limite annuo di 3.000 euro previsti.
In caso di contratto a tempo parziale il limite dovrà essere proporzionato tenendo conto dell’orario settimanale del contratto individuale rispetto al normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno.

 

 LIMITI IN CASO DI LICENZIAMENTI  – La normativa prevede che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva nella quale intendono assumere il nuovo lavoratore.
Il limite riguarda dunque l’unità produttiva: non ci sono eccezioni riguardo alle mansioni, alle qualifiche o alle categorie dei lavoratori con i quali il rapporto di lavoro è cessato.

La legge prevede infine un’ipotesi di decadenza dal beneficio. Se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’agevolazione a loro favore.