Assunzione in Garanzia Giovani, ecco le istruzioni dell’Inps

Dall’Inps ecco le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET. L’istituto ha diramato la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, attraverso la quale illustra la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) n. 3 del 2 gennaio 2018, dando al contempo le indicazioni per fruire dell’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

L’incentivo è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’incentivo, precisa la circolare dell’Inps, spetta per “l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13”.

L’agevolazione “spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano”.

Precisa inoltre la circolare Inps: “sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018)”.

“Inoltre – aggiunge l’istituto –, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine”.

Relativamente all’entità dell’incentivo, l’Inps precisa che “è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Qui la circolare dell’Inps in versione integrale.