Edilizia, in specifici casi la notifica del cantiere da ora va fatta anche al Prefetto

Giro di vite, da parte del Governo, in materia di sicurezza sui cantieri edili. Il cosiddetto “decreto sicurezza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2018, ha parzialmente modificato la disciplina relativa alla notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili prevista dall’art. 99 del D.Lgs. n.81/2008.

In estrema sintesi, in specifici casi la notifica del cantiere prima dell’inizio dell’attività dovrà essere trasmessa anche al Prefetto nel cui territorio ricade il cantiere.

 

La nuova disposizione non riguarda tutti i cantieri, ma solo quelli indicati dal comma 1 dell’articolo 99 del D.lgs n. 81/2008. Vale a dire:

i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art.90, c.3);

i cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente;

i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

Va a questo proposito ricordato che la normativa modificata dal “decreto sicurezza” prevede l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori di notificare l’apertura del cantiere (prima dell’inizio dell’attività) sia all’Azienda Sanitaria Locale che alla Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

 COSA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE  – A questi soggetti si aggiunge ora, nei casi sopra indicati, anche la Prefettura, alla quale dovrà essere inviata una comunicazione contenente gli elementi minimi previsti dall’allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 (ossia committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, etc.).

 

La ratio alla base della modifica introdotta dal “decreto sicurezza” parte dal presupposto che il Prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’innovazione introdotta dal Governo non sembra dunque collegata alla tutela delle condizioni di lavoro tout court, bensì alla tutela dell’ordine pubblico.

La modifica in questione è infatti contenuta nel titolo II, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. L’obiettivo primario è pertanto il monitoraggio dei cantieri con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni di criminalità economica.

 

 ENTRATA IN VIGORE  – L’obbligo di notifica dei cantieri al Prefetto, nei casi specificati dalla norma, è in vigore dal 5 ottobre 2018, sebbene dal punto di vista mediatico la notizia sia passata quasi in sordina.