Somministrazione fraudolenta: ecco quando ricorre e quali sono le sanzioni previste

Con la circolare n. 3 del 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente affrontato il tema della somministrazione fraudolenta di manodopera. Il reato di somministrazione fraudolenta è esaminato dall’Ispettorato in relazione al nuovo apparato sanzionatorio previsto dal “Decreto Dignità”.

Come ricorda l’Ispettorato nella circolare, la somministrazione fraudolenta si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. “L’illecito in questione – puntualizza l’INL – è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita”.

APPALTI ILLECITI – L’Ispettorato entra poi nel merito degli appalti illeciti di manodopera, avvertendo che “Occorre in proposito anzitutto evidenziare che il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nella elusione di ‘norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore’. Tali norme possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi o, più direttamente, in quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto o, ancora, specifici limiti alla somministrazione”.

A fronte dell’utilizzo illecito dello schema negoziale dell’appalto, osserva l’INL, “il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento”.

La circolare approfondisce poi la somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito: “Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016”.

“A titolo esemplificativo – sottolinea l’Ispettorato –, potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo. È questa, del resto, una delle ipotesi che l’esperienza ispettiva ha frequentemente evidenziato e che ha trovato una forte diffusione in ragione di evidenti risparmi retributivi e/o contributivi in capo all’utilizzatore ed a scapito dei lavoratori. In ogni caso, qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata, è indubbio che la prova in ordine alla “specifica finalità” prevista dall’art. 38 bis debba essere più rigorosa”.

SANZIONI – La circolare entra infine nel dettaglio delle sanzioni. “Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito – precisa l’INL –, con riferimento ai quali siano rinvenuti gli elementi della fraudolenza, stante la lettera dell’art. 38 bis (“ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”), il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 e dovrà altresì adottare, in linea con le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 5/2011, la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto”.


Qui il testo integrale della circolare n. 3 del 2019.