Assegni nucleo familiare, da aprile domande direttamente all’Inps

Dal primo di aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti non coinvolgeranno più il datore di lavoro. In base alla circolare Inps n. 45 del 2019, infatti, le domande dovranno essere trasmesse in via telematica direttamente all’Inps.

La novità non è di poco conto, perché con la nuova procedura i datori di lavoro non saranno più coinvolti nella raccolta delle istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16), né, tantomeno, nella verifica della loro corretta compilazione e nel calcolo dell’importo spettante, realizzato mediante confronto tra la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto. A partire dal 1° aprile 2019 queste funzioni saranno direttamente in capo all’Inps.

Una volta recepite le domande telematiche, l’Inps provvederà autonomamente a istruire le relative pratiche e a calcolare la misura della prestazione familiare richiesta. Al tempo stesso, l’istituto individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.

Con la nuova procedura per gli assegni per il nucleo familiare le imprese potranno venire a conoscenza degli importi spettanti ai dipendenti, già calcolati a cura dell’Inps, attraverso una apposita utility disponibile nel cassetto previdenziale.

Come presentare le domande.

La domanda di assegno per il nucleo familiare – precisa la circolare n. 45 dell’Inps – deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
• WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
• Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN
”.

Il testo integrale della circolare n. 45 dell’Inps.