Bonus rioccupazione, a chi spetta e a quanto ammonta: le indicazioni dell’Inps

Con la recente circolare n. 109 del 26 luglio 2019, l’Inps fornisce alcune indicazioni operative per la gestione del “bonus rioccupazione”. Si tratta, in particolare, del contributo mensile previsto a favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si rioccupano nel corso del periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.

L’Istituto precisa che affinché il lavoratore possa avere diritto al bonus, deve essere assunto “da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato”.
“Ricorrendo detta ipotesi – precisa ancora l’Inps –, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale”.

Relativamente alla tipologia lavorativa, la circolare Inps specifica che “Riguardo alla natura del nuovo rapporto di lavoro, che rende possibile l’accesso al bonus rioccupazione, lo stesso deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine. In relazione alla finalità della norma, possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001”.

L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, “nel rispetto della normativa declinata dal D.lgs n. 81/2015. In relazione alla loro specificità, restano invece esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico”.

Per poter avere accesso al bonus, “i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL”.

Circa l’entità del contributo, l’Inps ricorda che “Il bonus rioccupazione è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato. In base alla previsione legislativa, il contributo spetta dal giorno dell’assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell’integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da determinarsi – di volta in volta – con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito”.

Riguardo all’ammontare del contributo, “l’importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS”.

Qui il testo integrale della circolare dell’Inps.