Assunzione a termine vietata se manca la valutazione dei rischi

Non solo causali, durata massima e ridotto numero di proroghe: il  contratto a tempo determinato ha un netto limite che si innesta sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, è vietato stipulare contratti a termine se il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A questo limite si aggiungono i “paletti” previsti dalla legge sul tempo determinato (D.Lgs. 81/2015 e modifiche apportate dal cosiddetto “Decreto dignità”), che vieta l’assunzione a termine nei seguenti casi:

• al fine di sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• datori di lavoro che abbiano proceduto, nell’arco dei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma della L. 223/1991, in relazione a lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato (viene fatta salva la situazione in cui tale contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi);
• datori di lavoro che abbiano in essere una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per Cig, che vada ad interessare lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

Nel caso di violazione dei divieti previsti dalla legge, e dunque anche in caso di assunzione senza avere effettuato la valutazione dei rischi, la sanzione prevista è la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 21683/2019), deliberando in un caso di assunzione con contratto a termine stipulato in assenza di valutazione del rischio, ha ribadito che la norma riguardante i divieti di stipula dei contratti a termine è da considerare imperativa. Nello specifico del divieto di assunzione in assenza di valutazione dei rischi è stato chiarito come la ratio sia diretta verso una più intensa protezione dei lavoratori a termine, la cui flessibilità d’impiego ne riduce la “familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro”.

A fronte di queste argomentazioni della Cassazione, in caso di contestazione, se il datore di lavoro non è in grado di provare di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula di un contratto a tempo determinato, l’apposizione del termine al contratto di lavoro risulta nulla e il contratto si considera a tempo indeterminato.