A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del “Decreto Rilancio” è possibile fare un primo punto sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a sostegno delle imprese in questo periodo in forte difficoltà a causa del Covid-19.
Va premesso che il quadro, particolarmente complesso, è suscettibile di cambiamenti, dal momento che eventuali modifiche al decreto potrebbero essere apportate in sede di conversione in legge in Parlamento.
LICENZIAMENTI – E’ stato confermato il blocco ai licenziamenti individuali e collettivi per Giustificato Motivo Oggettivo (vale a dire licenziamenti di natura economica e non disciplinare): salvo modifiche al decreto, non è possibile licenziare per ragioni economiche fino al 17 agosto 2020.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – Il Decreto prevede altre 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria (o assegno ordinario – FIS), con causale Covid – 19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Queste 9 settimane possono essere richieste esclusivamente dalle aziende che hanno già completamente sfruttato le prime 9 settimane di ammortizzatori sociali.
Le 9 settimane aggiuntive sono state divise in due fasce: 5 settimane utilizzabili entro il 31 agosto 2020 e 4 settimane a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020.
Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo: queste aziende potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e in continuità con il primo gruppo di 14 settimane (per un totale di 18 settimane consecutive).
ASPETTI PRATICI – La complessa articolazione prevista dal governo comporta che i datori di lavoro che hanno già sfruttato tutte le prime 9 settimane di ammortizzatore Covid-19 potranno richiedere ulteriori 5 settimane, arrivando così, nella migliore ipotesi, fino a fine giugno 2020. A quel punto, non potendo accedere in continuità alle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 (attivabili solo dal 1° settembre) e non potendo gestire esuberi di personale (considerato il blocco dei licenziamenti), i datori di lavoro saranno costretti a ricorrere ad un mix di strumenti per far fronte a eventuali cali o blocchi dell’attività produttiva.
Di fatto sono tre gli strumenti previsti dalla normativa che potranno essere adottati per coprire il “periodo ponte” fino al 1° settembre:
- ferie accantonate e non ancora fruite;
- ammortizzatori sociali“ordinari” (ossia non Covid e quindi con procedure non semplificate da valutare caso per caso);
- alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione (previsti dal DL Rilancio).
CASSA IN DEROGA – Il quadro è ancora più complesso per le imprese che fruiscono della Cassa Integrazione in Deroga. In questi casi, non potendo il datore di lavoro fruire di strumenti ordinari, non sarà possibile fare ricorso alle varie procedure sopra illustrate per coprire il “periodo ponte” tra le prime 14 settimane e le ultime 4 settimane (ossia dal 1° settembre). Allo stato attuale, per queste imprese è necessario valutare – laddove fosse inevitabile ricorrere ad ammortizzatori sociali – percorsi di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), con tutte le complessità che questo strumento comporta.