Mascherine ancora obbligatorie: fino a quando e in quali circostanze

Mascherine ancora obbligatorie e distanza di sicurezza almeno fino al 7 ottobre. Lo dispone il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 222) il 7 settembre 2020. Il provvedimento proroga le misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale.

Mascherine – Per quanto riguardo l’uso delle mascherine, nello specifico, il decreto ne conferma l’obbligo nei luoghi chiusi. Obbligo confermato anche all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

Trasporto pubblico – Va ricordato che le mascherine sono obbligatorie anche sui mezzi pubblici, per i quali sono state confermate le regole decise dopo il confronto con le Regioni. La capienza massima dei mezzi di trasporto è stata infatti portata all’80%, considerando non solo i posti a sedere ma anche quelli per chi viaggia in piedi. Deve essere predisposta, in modo stabile, l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. La normativa prevede che la capacità di riempimento potrà essere aumentata oltre il limite previsto solo nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione.

Circa il trasporto scolastico dedicato, resta la responsabilità del genitore o del tutore in merito ad alcune misure di prevenzione generale come la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto e il divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui i ragazzi siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto.

Tampone obbligatorio – Il decreto conferma inoltre l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto, che obbliga a sottoporsi al tampone chi nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene sottoposto direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall’ingresso in Italia.

Didattica – Il decreto prevede la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari imponendo alle istituzioni scolastiche la predisposizione di ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Entrata in vigore – Le disposizioni previste dal decreto si applicano dall’8 settembre e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.