Esonero per assunzioni a tempo indeterminato, le precisazioni dell’Ispettorato

Con la nota n. 713 del 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti applicativi connessi alle misure per l’occupazione previste dal decreto Agosto. Tra i temi trattati dall’Ispettorato, rientrano quello dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e quello relativo alle assunzioni a tempo indeterminato.

A proposito di quest’ultimo, ossia l’esonero per assunzioni a tempo indeterminato, di particolare interesse per i datori di lavoro che puntano ad una ripresa, l’Ispettorato ricorda che “La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione”.

L’esonero, aggiunge l’INL, “è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione (comma 2), mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato”, pertanto non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione”.

 

C’è poi l’esonero contributivo “ex Cig”, a proposito del quale tuttavia mancano ancora certezze dal punto di vista applicativo e procedurale. Annota l’Ispettorato: “Si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale, venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito ai sensi dei citati articoli del D.L. n. 18/2020. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio”.

L’INL sottolinea che la normativa condiziona “la possibilità di beneficiare della agevolazione al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020. Laddove si riscontri la violazione del divieto di cui all’art. 14, viene disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed al contempo l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale (comma 3). Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

In ogni caso, avverte l’Ispettorato, “il beneficio è inquadrato nell’ambito degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell’efficacia della norma che lo prevede, l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.