Smart working, congedi, tempo determinato: cosa cambia con il decreto Agosto

Con qualche modifica al testo originale, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020). Il decreto, come noto, contiene misure a sostegno dell’economia e interventi per il mantenimento dell’occupazione a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati per l’approvazione definitiva.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, variano in parte alcuni provvedimenti previsti dal governo per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Covid-19.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – Anzitutto, fino al 31 dicembre 2021, in caso di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’utilizzatore potrà impiegare in missione, anche per una durata superiore a 24 mesi, il lavoratore somministrato senza che questo comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore stesso.

 

SMART WORKING – Sul fronte dello smart working (lavoro agile), fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche senza accordi accordi individuali. La modalità smart working agevolata è tuttavia consentita purché nel nucleo familiare l’altro genitore lavori e a condizione che l’attività lavorativa oggetto di lavoro agile non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

LAVORATORI FRAGILI – Fino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dagli organi medico legali attestante una condizione di immunodepressione, patologie oncologiche p lo svolgimento di terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. In questo caso, il datore di lavoro non può monetizzare le ferie non fruite a causa dell’assenza dal servizio.

A partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori nelle condizioni di cui sopra possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

SMART WORKING E CONGEDO PER QUARANTENA DEL FIGLIO – Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart working, per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente minore di anni 14. La quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito dì contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi pubblici o privati.

E’ anche possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

La normativa prevede inoltre che fino al 31 dicembre 2020, nelle sole ipotesi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio minore di 14 anni. La quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Con riferimento ai giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo, oppure svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle due misure, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro agile o del congedo per quarantene del figlio minore di anni 14.

Il testo licenziato dal Senato prevede che per i periodi di congedo fruiti sia riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.

Il testo passa ora all’esame della Camera per la definitiva approvazione.