Decreto Agosto, come opera l’esonero contributivo per le nuove assunzioni?

Come emerso nelle scorse settimane, il cosiddetto “decreto Agosto” prevede un esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni in questo periodo particolarmente difficile per l’economia. Nel dettaglio, l’esonero è previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 104, che individua termini e condizioni della misura rivolta agli imprenditori che effettuano nuove assunzioni a far data dall’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 15 agosto 2020, e fino al 31 dicembre 2020. La durata dell’esonero contributivo è infatti di sei mesi che decorrono dalla data dell’assunzione agevolata, o della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sull’argomento è recentemente intervenuta la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con un approfondimento del quale riportiamo alcuni passaggi mirati.

 

TIPOLOGIE CONTRATTUALI AGEVOLATE – Anzitutto, a quali tipi di assunzioni di applica l’agevolazione? “L’agevolazione – precisa la Fondazione – si applica alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia e dei contratti di lavoro domestico. Sono esclusi, altresì, tutti i contratti instaurati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti”.
Va inoltre ricordato che l’incentivo spetta anche nel caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, purché la trasformazione sia “avvenuta nell’arco temporale 15 agosto-31 dicembre 2020”.

 

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE – La misura dell’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo significa che per un rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esonero massimo è di 671,66 euro, eventualmente riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.
La Fondazione ricorda che “La riparametrazione con applicazione su base mensile, come ormai previsto dagli incentivi introdotti negli ultimi anni, comporta che la quota di esonero non fruita nel mese di maturazione non potrà essere utilizzata nei mesi successivi”.
È possibile il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

EFFETTIVO UTILIZZO – Considerato che l’incentivo è previsto in maniera non selettiva, “esso non costituisce aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria e pertanto è immediatamente applicabile senza necessità di autorizzazione della Commissione europea”.
Per l’effettiva fruizione è però necessario attendere la circolare applicativa Inps a cui è affidato anche il monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 


CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE – All’esonero contributivo previsto dal “decreto Agosto” sono applicabili le regole generali che disciplinano le condizioni per la fruizione di agevolazioni. Pertanto, è necessario rispettare l’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (v. supra parte relativa all’esonero previsto dall’articolo 3), nonché l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Quest’ultimo prevede che gli incentivi non spettano qualora:

– l’assunzione venga effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. clausola sociale in caso di cambio appalto);

– l’assunzione violi il diritto di precedenza, previsto dalla legge o dal contratto, a favore di un altro lavoratore (ad esempio, lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato il diritto maturato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015);

– il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

– si tratti di lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.