Smart working semplificato fino al 31 dicembre: ecco in quali casi si applica

A seguito dell’aumento del numero di contagi da COVID-19, si torna a puntare sullo smart working, laddove possibile, come strumento per ridurre gli spostamenti e i contatti sociali. Fino al 31 dicembre, infatti, il ricorso allo smart working nella fase emergenziale può essere disposto unilateralmente dal datore di lavoro privato.

In questa fase emergenziale, diversamente da quanto prevedono le procedure ordinarie, l’azienda non è tenuta a stipulare un accordo preventivo con il lavoratore, ma deve semplicemente comunicare l’attivazione dello smart working al Ministero del lavoro e delle politiche sociali inviando telematicamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile secondo il template reso disponibile dal Ministero stesso.

E’ bene tuttavia ricordare che di norma il lavoratore non può pretendere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, salvo in alcuni casi espressamente previsti dal legislatore.

A determinate condizioni previste dalla normativa, possono richiedere la modalità smart working i lavoratori genitori durante la quarantena del figlio, i lavoratori genitori con figli con disabilità, i lavoratori disabili o immunodepressi o con persona disabile o immunodepressa nel nucleo familiare, i dipendenti con ridotta capacità lavorativa e i cosiddetti “lavoratori fragili”, ossia i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio a causa dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.

Riguardo al genitore lavoratore dipendente, va ricordato che in questo caso il dipendente ha diritto di svolgere la prestazione in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

Il diritto alla prestazione di lavoro agile del genitore lavoratore è però escluso per le prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile; per i giorni in cui l’altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile o non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena.