Covid-19: bonus baby sitting e congedi come si conciliano con lo smart working?

Congedi straordinari e bonus baby sitting in caso di sospensione delle attività scolastiche di figli di età inferiore a 14 anni sono alcuni degli “strumenti” predisposti dal governo per far fronte alle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria Covid-19. Ma come si conciliano questi “strumenti” con il lavoro agile, dal momento che il Legislatore ha subordinato la spettanza di queste misure alla impossibilità di ricorrere allo smart working?

A esaminare le criticità applicative emerse in materia di congedi Covid-19 per i genitori e bonus baby-sitting è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 16 marzo 2021.

Va ricordato anzitutto che, in base alla normativa, i genitori di ragazzi conviventi di età inferiore ai 16 anni possono fare richiesta, per il periodo di sospensione della didattica in presenza e fino al 30 giugno 2021, di svolgere l’attività lavorativa a distanza, anche per una sola parte del tempo. Lo stesso diritto è riconosciuto anche nel caso in cui i figli si trovino in quarantena, oppure in caso di infezione da Covid-19. E’ tuttavia possibile fruire di congedi e bonus baby sitter a patto che non sia possibile ricorrere allo smart working.

Ed è qui che emergono le principali criticità, dal momento che la prestazione di lavoro in modalità agile rappresenta una scelta basata unicamente sulla volontà delle parti: come regolarsi nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile?

“Appare evidente – osserva la Fondazione Studi – che il giudizio prevalente in tal senso spetta al datore di lavoro. È altrettanto prevedibile che, in caso di diniego, il lavoratore potrebbe contestare tale scelta. Il tutto con l’ulteriore rischio dell’apparente necessità dell’accordo ai fini della possibilità dello svolgimento della prestazione con modalità agile che, per quanto premesso, appare risultare necessario conformemente al regime ordinario del lavoro agile, in assenza di previsioni di condizioni di specialità”.

Dopo aver esaminato in dettaglio le due misure in oggetto, la Fondazione conclude che “E’ necessario prestare attenzione alle singole situazioni per valutare la possibilità di fruizione dei benefici sopra delineati. Il decreto infatti prevede che nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione in smart working, o fruisca del congedo Covid-19 o del bonus baby sitting oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso, l’altro genitore non può fruire delle opportunità di cui ai commi da 2 a 6 (appunto il congedo straordinario o il bonus baby sitting; ndr), a meno che non vi sia la presenza di altro figlio minore di 14 anni, avuto da altri soggetti, e che non si stia fruendo delle predette agevolazioni”.

Qui il testo integrale dell’approfondimento della Fondazione Studi