Contagio da Covid-19 sul lavoro, prime indicazioni nella nota dell’INAIL

Il lavoratore dipendente che rifiuta di vaccinarsi e contrae il Covid-19 è coperto dalla tutela infortunistica, ma non ha automaticamente diritto al risarcimento da parte del datore di lavoro. Il tema, particolarmente delicato, attuale e non di semplice soluzione, è stato recentemente affrontato – pervenendo alla conclusione sintetizzata in apertura – dall’INAIL attraverso una sua nota (1 marzo 2021).

La nota è stata inviata alla Regione Liguria a seguito di espressa richiesta da parte di quest’ultima in merito alla mancata adesione da parte di alcuni operatori sanitari di Genova alla vaccinazione anti Covid-19. Se la risposta dell’INAIL è dunque calibrata su una precisa e circostanziata domanda, ciò non toglie che l’istituto fornisca, attraverso la sua nota, alcuni primi chiarimenti utili a inquadrare l’argomento sul piano nazionale.

Nel dettaglio, l’interrogativo posto all’INAIL dalla struttura territoriale concerneva l’inquadramento o meno dell’eventuale contagio tra le ipotesi di infortunio sul lavoro a cui applicare la copertura INAIL. Ebbene, nella sua replica l’INAIL precisa che “il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.

Al di là del quesito specifico, è bene tenere sempre a mente tanto il comportamento del lavoratore quanto quello del datore di lavoro. Sul fronte del lavoratore, un comportamento colposo può infatti escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’INAIL all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti sempre del datore di lavoro.

Sul versante della responsabilità del datore di lavoro, è opportuno precisare che secondo la prospettiva delineata dall’INAIL, il rifiuto del vaccino, sotto il profilo assicurativo, non costituisce motivo di esclusione delle tutele riguardanti gli infortuni sul lavoro, restano da verificare quali potrebbero essere le responsabilità, invece, in carico al datore di lavoro in caso di contagio da Coronavirus.

L’argomento, si è detto, resta comunque delicato e ancora parzialmente controverso. Non a caso, in carenza di una normativa dedicata, è lo stesso INAIL, richiedendo il coinvolgimento dei Ministeri del Lavoro e della Salute, a spronare il governo affinché intervenga per sciogliere definitivamente i nodi sull’obbligatorietà dei vaccini almeno per le categorie professionali maggiormente esposte al rischio grave di contagio.

Qui il testo integrale della nota dell’INAIL