Domande entro il 30 giugno 2021 per l’assegno temporaneo per figli minori

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’assegno temporaneo per i figli minori, previsto dal decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri, riconosce una indennità mensile per ciascun figlio minorenne che va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese in base all’ISEE familiare. La misura “ponte” è destinata a chi non ha accesso ad alcuna forma di sostegno economico, ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF. La domanda va presentata, in modalità telematica, all’INPS, entro il 30 giugno 2021.

Di fatto, l’agevolazione temporanea consentirà di porre rimedio alla mancanza dei decreti attuativi, che rischiava di far slittare l’avvio dell’assegno all’inizio del prossimo anno. Dal 1° luglio 2021 viene dunque introdotta la misura dell’assegno ponte, in vista dell’avvio a regime di tutti i decreti attuativi previsti dal provvedimento sull’Assegno Unico Universale per i Figli (previsti a decorrere da gennaio 2022).

Nel dettaglio, la legge n. 46/2021 (Family Act), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, ha introdotto il beneficio mensile a beneficio dei lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti con figli a carico fino a 21 anni, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. La validità dell’assegno unico per i figli decadrà dal 1° gennaio 2022 quando entrerà in vigore l’assegno unico e universale che a quel punto sostituirà e riunirà in un’unica soluzione tutti i sostegni attualmente previsti per le famiglie.

E’ bene ricordare che restano comunque in vigore fino al 31 dicembre 2021 tutte le altre misure previste per i nuclei con figli.