Assegno unico e universale, da gennaio le nuove regole

Cambiano le regole per l’assegno familiare. A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa potranno presentare domanda all’INPS per l’assegno unico e universale. La domanda per il riconoscimento dell’assegno fa riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste dal decreto legislativo in via di approvazione definitiva.

A questo proposito, il Governo ha varato la bozza del decreto legislativo che prevede, a partire appunto dal mese di marzo del 2022, l’assegno unico e universale, misura con finalità previdenziali che opera attraverso il riconoscimento di un importo esente da imposizione fiscale calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso.

A chi spetta l’assegno – Il nuovo assegno unico e universale spetta a tutti i nuclei familiari (quindi anche ai lavoratori autonomi) per i figli a carico in base al seguente schema:
– Minorenne: per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza;

– Maggiorenne: a carico fino al 21 anno di età a condizione che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;

– Disabile: a carico, indipendentemente dall’età.

Va ricordato che l’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, in caso di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

Come si presenta la domanda – I beneficiari possono presentare domanda in via telematica all’INPS o presso gli istituti di patronato. La domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni o dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L’assegno non è soggetto a prelievo fiscale e viene corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente oppure, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.