Cambiano le regole per l’accesso agli sgravi nelle assunzioni agevolate

Cambiano le regole per l’accesso agli sgravi contributivi a beneficio dei datori di lavoro. Dal 3 marzo 2024, infatti, per effetto dell’art. 29 del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), cambia uno dei requisiti fondamentali, richiesto dall’INPS, per la fruizione degli incentivi, ossia gli sgravi contributivi, legati alle assunzioni agevolate.

Più in dettaglio, il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi è adesso subordinato alle seguenti condizioni.

In primo luogo al possesso del DURC che, per i datori di lavoro interessati, dal 1° gennaio 2022 comprende anche il versamento della aliquota di contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterale.

In seconda battuta all’assenza di violazioni delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con D.M. del Ministro del Lavoro.

Gli sgravi sono inoltre legati al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il successivo comma 1175-bis concede un’apertura nei confronti di chi ha chiesto i benefici ma che, in sede di controllo è risultato inottemperante rispetto a determinate disposizioni.

La norma fa riferimento a due ipotesi. La prima concerne chi ha regolarizzato la posizione contributiva ed assicurativa e le violazioni accertate in materia di lavoro e sicurezza, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative. Di conseguenza, l’ottemperanza alle disposizioni ed il pagamento di quanto dovuto, non bloccano la fruizione dei benefici (ovviamente, nel rispetto anche delle altre condizioni, specifiche, previste dalla norma e dalle altre indicazioni amministrative che la disciplinano).

La seconda ipotesi riguarda le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (ad esempio, la maxi sanzione per l’impiego di minori o extra comunitari privi del permesso di soggiorno): in questa ipotesi il recupero dei benefici erogati dall’Istituto od altro Ente non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Per quanto attiene ai requisiti generali per la fruizione delle agevolazioni contributivi la normativa non cambia. L’incentivo non spetta dunque se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato attraverso un contratto di somministrazione.

L’agevolazione non spetta se viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo e se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, fatto salvo il caso in cui l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione.

Infine, l’agevolazione non compete se il lavoratore risulta essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un altro datore di lavoro che, al momento del recesso, presentava assetti proprietari coincidenti con quelli del nuovo datore anche se il rapporto sia stato instaurato con un contratto di somministrazione.