DURC, le novità del Decreto PNRR in materia di benefici normativi e contributivi

Il Decreto Legge n. 19/2024 (Decreto PNRR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha introdotto svariate novità relative alla disciplina di alcuni istituti che riguardano l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tra le prime novità, oggetto di questo primo articolo, quella che concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La modifica interessa l’art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006, che è stato ora affiancato dal comma 1175 bis.

In dettaglio, per quanto attiene alla regolarità delle imprese per la fruizione di benefici normativi e contributivi, sono previsti i nuovi requisiti per la richiesta di benefici e la modalità di recupero degli stessi in caso di regolarizzazione.

Il DURC sarà pertanto rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va ricordato che mentre l’assenza di DURC incide sull’intera compagine aziendale, le violazioni di legge e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla imposizione contributiva hanno rilievo limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono.

Relativamente alle imprese non in regola, i benefici vengono riconosciuti a fronte di regolarizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione, va rilevato, costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo in merito alla violazione accertata.

Se, invece, la violazione non è sanabile, i benefici già erogati all’impresa verranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata all’azienda. In questi casi l’organo di vigilanza, prima di recuperare le agevolazioni effettuerà una verifica preliminare per appurare se l’importo è superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In caso affermativo procede al recupero del minor importo.

(parte 1)