Da ottobre arriva la patente a punti per la sicurezza sul lavoro

In arrivo la “Patente a punti per la sicurezza sul lavoro”. Dal 1° ottobre 2024 debutterà infatti un sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, basato su crediti che si ridurranno in base alla gravità delle inadempienze fino ad un massimo di venti crediti nell’ipotesi di infortunio mortale di un lavoratore. La novità è prevista dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024).

Tra le varie misure previste dal decreto, si prevede all’art. 29 un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

Viene in sostanza introdotta patente in formato digitale che verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’iscrizione dell’azienda o del lavoratore autonomo alla Camera di commercio e in presenza di alcuni requisiti.

In dettaglio, per il rilascio della patente è prevista la verifica di alcuni requisiti in capo al richiedente responsabile legale dell’impresa o lavoratore autonomo. I requisiti vanno dall’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza. E’ previsto poi l’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dallo stesso decreto, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC), il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

In attesa del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività previste dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) salvo diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Dal punto di vista operativo, la patente per la sicurezza sul lavoro verrà decurtata di 20 crediti in caso di incidente mortale; 15 crediti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; 10 crediti in presenza di un infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni.

In caso di raggiungimento di una dotazione inferiore ai 15 crediti non sarà consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione.
Sono inoltre previste sanzioni, poiché l’attività esercitata da imprese o lavoratori autonomi privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida e l’esclusione, per un periodo di sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

In occasione di infortuni mortali o che abbiano comportato un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a dodici mesi. È tuttavia previsto un meccanismo di reintegrazione dei crediti laddove il soggetto frequenti corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non saranno tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa (art. 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023).
Le nuove disposizioni troveranno applicazione nei settori, come quello edile, che maggiormente ricorrono a lavorazioni in cantieri temporanei e mobili.