Appalti e somministrazione illecita, le nuove soglie delle sanzioni

Nuove soglie per le sanzioni in materia di lavoro e, in particolare, di appalti e somministrazione illecita di manodopera. E’ il nuovo comma 5-quinqies dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 a prevedere dei limiti entro i quali determinare le sanzioni. In dettaglio, l’importo di tutte le sanzioni contemplate in quell’articolo non può essere inferiore a 5.000 euro e nemmeno superiore a 50.000 euro.

E’ a questo proposito opportuno rilevare come il tetto massimo di 50 mila euro già previsto in passato per la sanzione amministrativa depenalizzata ex D.Lgs. n. 8/2016, ridurrà sensibilmente l’effetto deterrente prodotto dalla reintroduzione dei reati in oggetto. Ipotizzando infatti che i contravventori adempiano al provvedimento di prescrizione obbligatoria impartita, nella peggiore delle ipotesi potranno estinguere la violazione penale col pagamento della somma di 12.500 euro (un quarto della soglia massima di 50 mila euro).

Inoltre, la previsione di un tetto massimo per queste sanzioni sembrerebbe porsi in contrasto con i principi generali contenuti nell’art. 27 C.p. secondo cui “Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo”.

Va infine precisato che in presenza di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici), il limite di 50 mila euro trova applicazione in riferimento a ciascun appalto.

Estinzione dei reati e regime intertemporale – In caso di violazioni di natura penale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, l’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede che il personale ispettivo impartisca ai contravventori un’apposita prescrizione obbligatoria.

Trattandosi di violazione penalmente rilevante, l’adozione del provvedimento potrà avvenire anche in presenza di un eventuale contratto certificato, senza la necessità che venga seguita la preventiva procedura conciliativa.
E’ bene ricordare che il personale ispettivo – in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria – dovrà osservare le norme del Codice di procedura penale e, fra queste, anche quella relativa all’obbligo di informare tempestivamente la Procura della Repubblica territorialmente competente.

Poiché la somministrazione illecita è un reato ti tipo permanente, l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione stessa, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Si può pertanto ritenere che, per quanto concerne le condotte iniziate prima della data di entrata in vigore della DL n. 19/2024 e che si protraggono successivamente a tale data, il reato in questione possa configurarsi soltanto a decorrere dal 2 marzo 2024.