Contrasto del lavoro irregolare, ecco come cambiano le sanzioni

Cambiano le sanzioni relative al contrasto del lavoro irregolare. Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) è infatti intervenuto in merito ai rapporti di lavoro irregolari prevedendo nuove misure sia su base preventiva che di contrasto del sommerso.

In dettaglio, il Decreto subordina l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Al tempo stesso, inasprisce le sanzioni penali nei casi di somministrazione fraudolenta, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

E’ previsto inoltre un potenziamento del personale ispettivo per rafforzare l’attività di accertamento. A questo proposito, nel 2024 il numero di ispezioni nei luoghi di lavoro, a seguito alle nuove assunzioni di ispettori presso l’Ispettorato del Lavoro, aumenterà da 70.000 a 100.000.

Se in sede di ispezione non emergeranno violazioni o irregolarità, l’Ispettorato del lavoro rilascerà un attestato di regolarità e iscriverà il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente: “Lista di conformità INL”. Nello specifico si tratta di un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell’INL a cui il datore di lavoro viene iscritto su base volontaria ottenendo il rilascio di un attestato a fronte di accertamenti condotti dall’Ispettorato dai quali non siano emerse violazioni o irregolarità.

L’iscrizione nella lista preclude lo svolgimento di ulteriori ispezioni, per un anno dalla data di iscrizione, nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Condotte illecite e sanzioni: le penalizzazioni – Sempre a seguito del Decreto, è estesa la responsabilità solidale del committente anche nel caso in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, così come nei casi di appalto e distacco privi dei requisiti.

E’ inoltre prevista la ridefinizione degli illeciti penali come segue.

Esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione: punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 600 a 3.000 euro.

Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca del personale, selezione e supporto alla ricollocazione: punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda; senza scopo di lucro, la pena consiste nell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da 300 a 1.500 euro.

Somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati: arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

In caso di appalto o distacco senza i requisiti, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Infine è stata introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche.

In sintesi, le ipotesi sono due.

1) Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

2) Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.