Somministrazione fraudolenta, nuove sanzioni dal “Decreto PNRR”


Dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) arrivano importanti novità anche relativamente alla “somministrazione fraudolenta”. A corredo delle modifiche introdotte dal decreto, è stato aggiunto il comma 5-ter, che prevede quanto segue: “Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.

Attraverso la circolare n. 3/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo alcune indicazioni operative (tuttora valide) in merito a questo reato. In dettaglio, si precisa che vi sono degli elementi sintomatici del reato di somministrazione illecita idonei a dimostrare la condotta fraudolenta. Il ricorso all’appalto illecito costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha individuato nell’elusione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Fra queste norme si possono menzionare quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi, o quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro, o che prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto. Nell’ambito di un appalto “il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento”.

Inoltre, il reato di somministrazione fraudolenta può ricorrere anche attraverso la somministrazione effettuata da parte di agenzie autorizzate tramite pseudo distacchi o tramite distacchi transnazionali illeciti.
In materia di esternalizzazioni illecite e fraudolente il sistema sanzionatorio prevede poi delle circostanze aggravanti.

Gli importi di tutte le sanzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 sono aumentati del 20% nel caso che, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti. Con lo scopo di punire chi viola abitualmente queste norme, il nuovo comma 5-quater dell’art. 18 introduce il concetto di “recidiva specifica” già previsto per altre violazioni.

(parte 3)