Ddl di Bilancio 2025: Taglio del cuneo fiscale

In attesa della pubblicazione del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2025 in Gazzetta ufficiale, Il disegno di legge, tuttora in discussione alla camera, contiene importanti novità in materia di riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori, con azioni su aliquote e detrazioni e la previsione di un’ulteriore indennità oltre al trattamento integrativo alla retribuzione – T.I.R.  

Innanzitutto, ai titolari di reddito annuale di lavoro dipendente ed assimilati (pensionati esclusi) di importo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le percentuali di seguito indicata:

RedditoPercentuale nuova indennità esente
Fino a 8.500 €7,1%
da 8.501 a 15.000 €5,3%
Da 15.001 €4,8%

Tale somma dovrà essere mensilmente riconosciuta in automatico dal datore di lavoro, che compenserà poi in F24 il relativo credito.

Chi dovesse risultare avere un reddito di importo superiore a 20.000 euro, spetta invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

RedditoDetrazione ulteriore spettante
Da 20.001 a 32.000 €1.000 €
da 32.001 a 40.000 €1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000

Per quanto riguarda le detrazioni per spese ed oneri, per i redditi complessivi di importo superiore a 75.000 euro, vengono introdotti degli importi massimi detraibili, calcolati moltiplicando l’importo base, determinato in base al reddito, per il coefficiente determinato in base al numero dei figli a carico:

RedditoImporto base detrazioni
Da 75.001 e fino a 100.000 €14.000 €
da 100.001 €8.000 €

Figli a carico e coefficienti da applicare:

  • Nessun figlio: 0,50
  • 1 figlio: 0,70
  • 2 figli: 0,85
  • da 3 figli o 1 figlio disabile: 1

Sono escluse da tale rimodulazione le spese sanitarie ex art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 (art.15, c. 1, lett a) e b), e c. 1-ter TUIR), le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di cui all’ art. 16-bis del TUIR, e quelle per le detrazioni stabilite da altre normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Anche le detrazioni per familiari a carico subiscono alcuni ritocchi:

– la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c) del TUIR, pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni viene concessa fino al compimento dei 30, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata;

– la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750 euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene estesa anche agli ascendenti conviventi;

– le detrazioni di cui al comma 1, art. 12 del TUIR non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.