La figura del preposto rappresenta un tema molto dibattuto nell’ambito dello svolgimento dell’attività in regime di appalto o subappalto
Il preposto, ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008, è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
I dubbi circa la figura del preposto sono nati soprattutto con l’introduzione del comma 8-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ad opera della Legge n. 215/2021: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto”.
L’interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ad oggetto proprio la corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondo la Commissione, il legislatore, con l’introduzione del comma 8-bis vuole “rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.
L’eventuale coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro deve essere considerata esclusivamente come extrema ratio “in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
In quanto all’individuazione del preposto occorre ricordare che l’art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, in merito agli “obblighi del preposto”, che tale figura deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
La commissione conclude che in considerazione dell’importanza del ruolo del preposto “è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolga detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti”
Dal dettato normativo e dalla interpretazione della commissione “sembrerebbe”, quindi, che il preposto per svolgere le sue funzioni debba essere fisicamente presente sul posto di lavoro.