Sorveglianza sanitaria del medico competente: alcuni chiarimenti

Quando è obbligatoria la nomina del medico competente? È obbligatoria anche ai fini della valutazione dei rischi? La sorveglianza sanitaria del medico competente quando è vietata?

In merito alla nomina, l’articolo 18, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente in due casi:

  1. Quando sia disposta a norma del medesimo decreto legislativo la sorveglianza sanitaria;
  2. Qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del medesimo d.lgs.

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Essa è consentita esclusivamente nei casi di cui all’articolo 41, comma1, ossia:

  1. Nei casi previsti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Al di fuori di tali casistiche la sorveglianza sanitaria del medico competente non solo non è obbligatoria ma è vietata ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori.

L’unica strada percorribile rimane quella del controllo sanitario sull’idoneità affidato al medico pubblico, strada percorribile ogni qualvolta occorra verificare l’idoneità di un lavoratore esposto a rischio “non tabellato” (esempio: lavoratore che manifesti disturbi psichici).

Inoltre, in seguito alla modifica dell’articolo 18, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 ad opera del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, la nomina del medico competente è diventata obbligatoria anche ai fini della valutazione dei rischi.

In questa ottica, l’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008, là dove prevede che “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”, deve ora essere letto alla luce della nuova norma che ne impone la nomina qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.