In attesa della definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2025, una delle novità più importanti del disegno di legge in materia di amministrazione e costi del personale, riguarda il costo del benefit dell’autovettura ad uso promiscuo, assegnata cioè al dipendente sia per ragioni di servizio che per uso privato.
Stando al disegno di legge verrebbe modificato il criterio per la determinazione del valore “convenzionale” del veicolo e, di conseguenza, del prelievo contributivo e fiscale.
Il valore a fini contributivi e fiscali del veicolo assegnato ad uso promiscuo è determinato dall’ art. 51, c.4, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), come modificato dalla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
La norma, ad oggi, prevede che il valore “monetario” del benefit auto sia determinato convenzionalmente applicando al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI, rapportato a 15.000 chilometri (distanza anch’essa convenzionale), un valore percentuale che aumenta in misura proporzionale alle emissioni di CO2 dell’autoveicolo.
Nello specifico, gli importi sono attualmente così determinati:
– emissione di CO2 < 60 g/km: 25%;
– emissione di CO2 > 60 g/km e < 160 g/km: 30%;
– emissione di CO2 > 160 g/km e < 190 g/km: 50%;
– emissione di CO2 > 190 g/km: 60%.
L’art. 7 del Disegno di Legge di Bilancio 2025 modifica i criteri di determinazione del valore convenzionale del benefit andando a modificare il coefficiente da assumere per la determinazione della quota imponibile, che non sarà più proporzionale alle emissioni di CO2, ma riferito esclusivamente alla tipologia di alimentazione del veicolo. Nello specifico, la disposizione prevede l’applicazione dei seguenti valori percentuali:
– veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: 10%;
– veicoli elettrici ibridi plug-in: 20%;
– veicoli ad alimentazione tradizionale (motore termico o ibrido non plug-in): 50%.
Il nuovo criterio troverà applicazione per le solo autovetture di nuova immatricolazione assegnate dal 1° gennaio 2025. Sembra potersi intendere che le due condizioni (immatricolazione ed assegnazione) debbano entrambe avvenire nel nuovo anno.
Ancora nulla è previsto in ordine ai veicoli già immatricolati e/o assegnati entro il 31 dicembre 2024 per le quali, in assenza di una esplicita clausola di salvaguardia, potrebbe trovare applicazione non il regime convenzionale attuale, bensì il regime ordinario previsto dall’art. 51, c.3, e dall’ art. 9 del TUIR.
Di conseguenza, la quota imponibile per il lavoratore sarebbe determinata a partire dal valore del canone di leasing o noleggio, incrementato degli eventuali ulteriori oneri (carburante, manutenzione, ecc.) con un considerevole aumento dei costi sia per le aziende che per i dipendenti.
Uno scenario che, verosimilmente, comporterebbe l’abbandono del benefit dell’auto ad uso promiscuo per i veicoli assegnati prima del 2025.