La legge di Bilancio 2025, nell’intento di reprimere eventuali abusi nella gestione dell’istituto della NASpI, in particolare nel caso di una nuova assunzione finalizzata esclusivamente a percepire l’indennità di disoccupazione, apporta una modifica al regime dell’istituto.
Nei casi di cessazione volontaria da parte del lavoratore (es. dimissioni volontarie) avvenuta nei 12 mesi precedenti il licenziamento da parte di un nuovo datore di lavoro, il requisito delle 13 settimane di contribuzione per accedere alla Naspi deve realizzarsi nell’arco di tempo che intercorre tra la precedente cessazione e il licenziamento.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta a chi ha “involontariamente” perso il posto di lavoro rimanendo esclusi i casi di dimissioni volontarie del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; salvo casi particolari quali:
– dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale;
– dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e di paternità (nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo);
– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
– risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
– licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 22/2015;
– licenziamento disciplinare.