Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 e del decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) viene introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’obbligo di pagamento tracciato delle spese di trasferta rimborsabili.
Nello specifico, i commi da 81 a 86 dell’ art. 1 della Legge n. 207/2024 (legge di bilancio) modificano l’articolo 51, comma 5, del TUIR per cui i rimborsi spesa effettuati dal datore di lavoro ai dipendenti in trasferta o missione (fuori del territorio comunale ove ha sede il luogo di lavoro) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi o NCC), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con metodi tracciabili (tra cui: carte di credito, bancomat, prepagate, app di pagamento, assegni bancari e circolari)
Da ciò ne consegue che se la spesa effettuata dal dipendente avverrà in contanti, e richiesta a rimborso, sarà assoggettata a prelievo fiscale e contributivo al pari di qualunque altra somma corrisposta al lavoratore.
Inoltre, la rendicontazione delle spese sostenute da parte del dipendente dovrà presupporre la prova della tracciabilità delle stesse.
Sembra rimanere escluso il rimborso forfetario delle spese sostenute nei limiti e per le cause previste dal medesimo art. 51 TUIR
Rispetto alla documentazione delle spese di viaggio, l’art. 3, c. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 192/2024, consente oggi al lavoratore di evitare di presentare le ricevute emesse direttamente dal vettore purchè le spese sostenute siano comprovate e documentate con metodi tracciabili.
Nulla cambia circa la necessaria esposizione sul Libro Unico del Lavoro di tutte le somme corrisposte al lavoratore, anche se erogate a titolo di rimborso dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro.