Nel 2025 l’esonero contributivo delle lavoratrici madri si articola su due distinti binari: conferma dell’esonero totale per le lavoratrici madri di tre o più figli introdotto dalla legge di bilancio 2024 e introduzione di un esonero parziale per le madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2025.
ESONERO TOTALE LEGGE DI BILANCIO 2024
Il messaggio n. 401 del 31/01/2025 dell’INPS conferma la misura dell’esonero totale dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni) assunte a tempo indeterminato (circolare INPS n.27 del 31 gennaio 2024).
Il recente interpello n.2/2025 del ministero del lavoro ha chiarito che lo sgravio può essere applicato anche alle lavoratrici assunte con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
L’esonero è garantito nel limite massimo annuo di €. 3.000 riparametrati su base mensile e non è previsto alcun requisito di tipo reddituale in capo alla lavoratrice.
La misura, in vigore fino al 31 dicembre 2026, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tale ipotesi, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla normativa, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione dell’evento.
Le lavoratrici, interessate a beneficiare dello sgravio, danno comunicazione al datore di lavoro del numero dei figli e dei relativi codici fiscali. In alternativa, la lavoratrice può decidere di comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso l’apposita applicazione telematica predisposta dall’Istituto e informando anche il datore di lavoro.
ESONERO PARZIALE LEGGE DI BILANCIO 2025
L’articolo 1, commi 219 e 2020 della Legge 207/2024, ha previsto, a partire dall’anno 2025, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici con due o più figli (fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo)
Il nuovo esonero contributivo riguarda le lavoratrici dipendenti (assunte a tempo determinato o indeterminato, con esclusione delle lavoratrici domestiche), nonché per le lavoratrici autonome (imprenditrici in contabilità non forfettaria o titolari di reddito di partecipazione) il cui reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore €. 40.000 annui.
A decorrere dall’anno 2027 il medesimo sgravio sarà riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (essendo ancora in vigore per gli anni 2025 e 2026 lo sgravio esposto nel paragrafo precedente)
La legge di bilancio demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un decreto da parte del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.