Incentivo assunzione under 35: emesso il decreto attuativo

È di pochi giorni fa il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia con il quale, dopo l’autorizzazione della Commissione Europea del 31 gennaio 2025, vengono date indicazioni circa lo sgravio contributivo previsto dall’art. 22 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione) in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 35 anni.

Esso riconosce per tutte le assunzioni (o trasformazioni di contratti a termine) a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) di lavoratori mai occupati prima a tempo indeterminato fino a 34 anni e 364 giorni, realizzate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore per 24 mesi con un tetto massimo di 500 euro mensili. Nella ZES lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico prevede un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico ed all’apprendistato che gode di una propria specifica regolamentazione anche sotto l’aspetto contributivo.

L’art. 2 del Decreto Ministeriale ha però sorpreso gli addetti ai lavori: le agevolazioni non vengono più riconosciute ai datori di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 ma, soltanto, per quelle realizzatesi a partire dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione Europea) e fino al 31 dicembre 2025. Di conseguenza le assunzioni o trasformazioni realizzatesi nell’arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 30 gennaio 2025 non sono agevolabili e chi faceva affidamento, come in passato, di recuperare i contributi versati, non potrà fruire di tale possibilità.

Su questo punto l’ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro con una nota inviata il 6 marzo al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro è intervenuto evidenziando “l’importanza di consentire l’accesso all’incentivo in coincidenza con le date di decorrenza previste dall’art. 22 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60”.

Inoltre, nell’art. 4 del D.M. si afferma che la domanda di esenzione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, all’INPS prima dell’assunzione (o dell’eventuale trasformazione di un contratto a tempo determinato) con le modalità ed i tempi che saranno da quest’ultimo indicati.

Le assunzioni (e le trasformazioni) “effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio di cui al presente decreto”.

Attraverso un proprio iter procedurale che sarà reso noto con una circolare esplicativa, l’INPS esamina le istanze pervenute, in ordine cronologico e, in presenza di risorse, assegna al richiedente una somma pari all’incentivo spettante. Entro un termine perentorio di 10 giorni l’assegnatario deve procedere alla stipula del contratto e darne comunicazione all’Istituto attraverso la stessa procedura telematica.