La legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per “i danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.
L’obbligo riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli.
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali.
Sebbene si faccia espresso riferimento allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, gli addetti ai lavori ritengono che tale richiamo serva esclusivamente ad individuare puntualmente le immobilizzazioni a cui dare copertura assicurativa. L’obbligo riguarda, quindi, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato.
Con riguardo all’estensione della copertura assicurativa, rientrano tra gli eventi catastrofali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Tra le previsioni più importanti, si ricorda che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Inoltre, nell’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo, è disposto che di tale violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale, l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche previste per tali eventi calamitosi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18/2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese.
Il decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:
a) Terreni;
b) Fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
c)Tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
d)Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
La copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione nel decreto medesimo, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo.