Cassa integrazione: come funziona nelle aziende in “zona rossa” per il coronavirus

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, contenente misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell’emergenza coronavirus. Il decreto legge ha lo scopo di fornire supporto economico a cittadini e imprese che in queste settimane stanno affrontando forti difficoltà a fronte delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria sul piano economico.

Tra i principali provvedimenti contenuti nel decreto legge è da segnalare la disciplina speciale pensata per i trattamenti di integrazione salariale per le aziende che, a fronte dell’emergenza coronavirus, hanno dovuto sospendere l’attività.

 

I COMUNI INTERESSATI – In particolare, la cassa integrazione opera per le unità produttive situate nei comuni della “zona rossa”, vale a dire Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. La misura opera anche per i lavoratori domiciliati negli stessi Comuni.

La cassa integrazione guadagni ordinaria è dunque limitata alle aziende con attività produttive nei Comuni elencati e alle aziende con unità produttive ubicate al di fuori di questi Comuni, ma unicamente per i lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, e che si trovano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Per tutte queste casistiche il decreto legge introduce procedure semplificate per la presentazione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale.

 

LA PROCEDURA – Questo quanto previsto in dettaglio: i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria sono sollevati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro che presentano, sempre per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, laddove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti.

Va precisato che, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, sospensione o riduzione che tuttavia non può essere superiore a tre mesi.

E’ importante evidenziare che i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza da coronavirus non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dalla normativa in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148).

Le domande di accesso alla CIGO e all’assegno ordinario devono essere presentate dal datore di lavoro online all’INPS. Sul punto si attendono tuttavia i necessari i chiarimenti dell’INPS.

 

CIGO E CIGS – Sempre per le aziende con unità produttive ubicate nei comuni della “zona rossa” sono previste misure connesse alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). In particolare, le aziende dei Comuni in zona rossa che, alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con le modalità semplificate sopra elencate.